La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia.

(Cass. Sez. Unite Penali – 15/12/2011-30/03/2012, n. 12164)

Il principio non si applica nei casi di proposizione di impugnazione, ove invece, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, la nomina del difensore comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno precisato che i difensori originariamente officiati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della concentrazione dell’attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacchè in tal modo si darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva o ad una sorta di postuma ratifica dell’operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento del compimento dell’attività che si vuole presumere ratificata.
Con riguardo, invece, al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo.

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