L’attività di PG necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. tutte le volte in cui il decreto del PM non indichi l’oggetto specifico nella misura cautelare reale, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò poiché siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità dei verbalizzanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come res delicti (o pertinenza del reato) per la quale attività non definitiva è richiesto un controllo dell’Autorità Giudiziaria.
(Tribunale per il Riesame di Roma, ordinanza 10-11 febbraio 2020, in proc. 969/19 RG Sequestri)
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Sequestro probatorio delegato e d’iniziativa: differenze e disciplina
Decreto di convalida del PM: attestazione di deposito
E’ nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio privo del deposito da parte del cancelliere o del segretario, poiché il Pubblico Ministero, quando è chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati – a pena di inefficacia – in un termine perentorio e comunicati dalla segreteria e per i q1uali è implicita la necessità dell’attestazione dell’ausiliario che renda certo che la decisione è stata resa nel termnie previsto dalla legge, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 128 c.p.p.
(Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ordinanza 19-22/ maggio 2017 in proc. 268/2017 RG Seq.)
Interpretazione e traduzione in udienza di convalida
(Cass. Penale Sez. Prima, sentenza 8 ottobre – 20 novembre 2014, n. 48299)