L’istituto della ricusazione del Perito nel processo penale è disciplinata dall’art. 223 del codice di rito, con espresso rinvio alla norma dell’articolo 36 c.p.p. nella parte in cui prevede l’obbligo di astensione del Giudice, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera h), relativo alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza.
La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il Giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del Giudice.
Questo Collegio intende ribadire il principio affermato da Sez. 4 nn. 7318/2010 e 18799/2016 sul rilievo che l’art. 223, comma 5, cod. proc. pen. statuisce che «si osservano in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice» che rinvia, quanto alle forme, all’art. 41, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell’art. 127 dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni”.
La norma in tema di espletamento del rito camerale, che garantisce il contraddittorio tra le parti, è compatibile con la disciplina della ricusazione del perito, né può obiettarsi l’esigenza di speditezza del mezzo di prova, dato che a detta esigenza non può che fare da contraltare l’altrettanto prioritaria esigenze che il mezzo di prova venga espletato validamente da soggetto che a tanto sia correttamente legittimato, previa delibazione al riguardo assunta nel previsto contraddittorio delle parti (così la richiamata Sez. 4, n. 7318/2010).
Su queste basi trova fondamento la necessità che il provvedimento di rigetto della ricusazione, ove ritenuto viziato, sia impugnato autonomamente con le forme previste dall’art. 41 cod. proc. pen., posto che la regola generale dell’art.586 cod. proc. pen. non trova applicazione in presenza di un autonomo strumento d’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento (Sez. 4, n. 7287 del 18/11/2008, dep. 2009, Franzini, Rv. 242859).
(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 9-24.10.2025, n. 34806)






