In tema di diritto all’interpretazione e alla traduzione degli atti processuali fondamentali in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento, non è necessario disporre la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale che sia stata emessa dal giudice all’udienza di convalida, alla quale lo straniero alloglotta in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l’assistenza di un’interprete.
(Cass. Penale Sez. Prima, sentenza 8 ottobre – 20 novembre 2014, n. 48299)


Testo integrale sentenza