L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita, ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 C.d.S.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 27 febbraio – 22 maggio 2019, n. 2228)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quarta Penale
Sentenza 27 febbraio – 22 maggio 2019, n. 22228
[OMISSIS] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa ha applicato a [OMISSIS] la pena concordata fra le parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis, per aver condotto in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato: 2,98 g/l) un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente (fatto del [OMISSIS]).
Nella stessa sentenza il Tribunale ha ordinato la revoca della patente di guida del [OMISSIS] trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento Europeo n. 168/2013.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 222, 223 e 224 C.d.S. conseguente all’errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013; nonchè per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata il 22.6.2018, successivamente al fatto per cui si procede.
Deduce che il citato regolamento Europeo opera una netta distinzione fra i “cicli a propulsione” (aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all’art. 116 C.d.S.) e i “cicli a pedali a pedalata assistita” (considerati come velocipedi ai sensi dell’art. 50 C.d.S., dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W).
La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo è in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico. Il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, equiparati ai ciclomotori.
Rileva che il Tribunale ha revocato la patente di guida senza avere considerato, nè accertato, che il prevenuto ha commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un “velocipede” ai sensi dell’art. 50 C.d.S., e non di un “ciclo a propulsione” ai sensi del regolamento Europeo.
Deduce che, in ogni caso, al momento del fatto il [OMISSIS] era sprovvisto di patente perchè già revocata (motivo per cui l’imputato utilizzava il velocipede a pedalata assistita per i propri spostamenti), avendo conseguito la nuova patente solo in data 22.6.2018.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza sul punto dedotto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
2. Sul punto dedotto la sentenza impugnata si limita ad affermare che il mezzo guidato dal prevenuto è una “bicicletta a pedalata assistita”, desumendo da ciò solo l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM. 3.
Il giudice di merito non ha, tuttavia, considerato che il citato regolamento Europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 C.d.S..
In proposito la sentenza impugnata non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal prevenuto, nel senso dianzi indicato, mentre la questione è decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 25508101).
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio sul punto.

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