L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita, ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 C.d.S.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 27 febbraio – 22 maggio 2019, n. 2228)