Alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il compito di tracciare i parametri per verificare la regolarità della notificazione dell’atto di citazione in giudizio dell’imputato, nel caso in cui la stessa venga effettuata con il mezzo della posta e risulti l’attestazione di irreperibilità del destinatario, effettuata dall’addetto al servizio postale.

(Cass. Sez. Unite Pen. – sentenza 25/11/2021-14/04/2022, n. 14573)

Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’articolo 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’articolo 161, comma 4, prima parte, c.p.p.
In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’Ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159, c.p.p.

La Suprema Corte ha anche chiarito che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il Giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell’imputato sia riconducibile esclusivamente ad una sua scelta libera che consegue alla conoscenza effettiva del provvedimento di vacatio in iudicium.

Nella fattispecie, la notificazione ai sensi del comma 4 dell’art. 161 c.p.p. (per irreperibllltà del destinatario al domicilio dichiarato) a un difensore d’ufficio che non si è mai presentato in udienza, è stato ritenuto motivo di nullità della sentenza per mancanza della prova di una effettiva conoscenza da parte dell’imputato della citazione in giudizio, in considerazione della carenza di una altrettanto effettiva instaurazione di rapporto professionale:

Considerata la necessità che la conoscenza da parte del destinatario dell’atto di citazione debba essere effettiva, non può ritenersi sufficiente la notificazione sostitutiva al difensore in mancanza di un reale contatto informativo con l’assistito.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.