Contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, attinente alla valutazione dell’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile opposizione davanti allo stesso Tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 c.p.p. con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 22 giugno – 13 settembre 2016, n. 38048)

Testo integrale provvedimento