Non è causa di nullità del giudizio, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, la designazione in udienza, quale difensore d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia, revocato, di un legale iscritto in un elenco diverso da quello dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi al tribunale per i minorenni.
(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 4 febbraio – 5 aprile 2019, n. 15050)
Tanto è stato ripetutamente affermato per l’ipotesi che venga nominato, quale difensore d’ufficio un legale non iscritto (addirittura) nell’elenco dei difensori d’ufficio; lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legale iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l’imputato) da giudicare, per il principio di tassatività delle nullità e perché queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare la irregolarità della sua nomina). Né può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato alla professione.

Testo integrale sentenza

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