La sottoscrizione figurante sull’atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza

ed è parimenti consentito che l’autentica venga apposta non sull’originale dell’atto di nomina ma su una copia pervenuta al difensore a mezzo fax.

(Cass. Pen. Sez. V, 30 maggio 2008, n. 21950 – ric. Hamdo)

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