E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza respinge il reclamo avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione carceraria abbia assegnato il detenuto ad una sezione riservata della Casa circondariale, essendo quest’ultimo un atto amministrativo adottato per ragioni organizzative dall’Amministrazione carceraria, non suscettibile di violare i diritti soggettivi del destinatario e, pertanto, non sindacabile in sede giurisdizionale.
(Cass. Penale Sez. VII, ordinanza 15 ottobre 2013 – 10 febbraio 2015, n. 6152)


Testo integrale ordinanza