Non si configura il furto militare, neppure nella ipotesi del furto d’uso, a carico del soggetto che, senza autorizzazione, fotocopia  i documenti contenuti nel fascicolo che era stato oralmente autorizzato a consultare, poiché i documenti non possono dirsi sottratti, né usciti dalla disponibilità dell’amministrazione militare: il momentaneo possesso degli stessi al fine di fotocopiarli non può configurare il reato contestato.
(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 22 gennaio 2014, n. 16713)

Testo integrale sentenza

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