Integra il delitto di cui all’art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore le autenticità della provenienza e della correlativa certificazione.
(Cass. Sez. II^ Penale, sentenza 8-22 gennaio 2019, n. 4419)

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha peraltro precisato che anche la riproduzione attraverso la copiatura meccanica (fotocopia) può integrare la condotta di falsificazione ogni volta che la riproduzione sia fedele a tal punto da riprodurre un documento confondibile – secondo il comune discernimento – con l’originale, ovvero dotato di una concreta efficacia decettiva.

Testo integrale sentenza

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