In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572, comma secondo, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma secondo, c.p. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-quinquies, c.p.
(Cass. Sez. 1^ Penale, sentenza 5 novembre 2020 – 23 novembre 2020, n. 32727)