Anche con riguardo all’ipotesi delle coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente è configurabile la corcostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, la quale deve essere determinata ina base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente.
(Cass. penale, sez. VI, sentenza 2 dicembre – 17 gennaio 2011, n. 817)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.