La nuova disciplina della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, introdotta dalla legge n. 60 del 2005, prevede una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria

e, più in generale, di svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparie.

(Cass. Pen. Sez. IV, 10 giugno 2008, n. 23137 – ric. Mostardini)