Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti, ma impropriamente, si dice) si deve trattare di un percorso causale ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta
(Cass. penale Sez. IV, sentenza 13 giugno – 8 luglio 2013, n. 28960)

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