L’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 24 maggio – 25 settembre 2019, n. 39317)

Testo integrale sentenza

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