Il Tribunale di Milano, nell’affrontare il tema dell’assoggettabilità a prescrizione presuntiva del compenso spettante all’avvocato ammesso al  patrocinio a spese dello Stato, si sofferma sulla rilevabilità d’ufficio della prescrizione presuntiva e sulla decorrenza del termine prescrizione, collegando il dies a quo per il computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al provvedimento conclusivo del procedimento.
(Tribunale di Milano, Sez. IX civile, Giudice estensore G. Buffone, ordinanza 2 aprile 2015)

OMISSIS
OMISSIS proponeva ricorso ex art. 148 c.c. (oggi art. 316-bis c.c.) contro OMISSIS, con l’assistenza dell’Avv. OMISSIS.
La parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano dell’11 novembre 2008.
Il giudice definiva il procedimento con provvedimento conclusivo del 23 giugno 2010, corretto ex art. 287 c.p.c. con ordinanza del 31 maggio 2011.
Con istanza depositata in data 28 febbraio 2014, l’Avv. OMISSIS richiedeva la liquidazione del proprio compenso, per avere assistito la OMISSIS nel procedimento ex art. 148 c.c. (oggi 316-bis c.c.).
Il giudice respingeva l’istanza per intervenuta prescrizione del credito, giusta decreto del 18 luglio 2014. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2014, l’Avv. OMISSIS impugnava il citato provvedimento chiedendo al giudice dell’opposizione di liquidare il compenso dovutogli, a rettifica dell’errore in cui incorso il magistrato autore della reiezione di prime cure.
Si costituiva il Ministero della Giustizia (parte necessaria: Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 maggio 2012 n. 8516, Pres. Vittoria, rel. Cappabianca) che resisteva alla domanda e, comunque, nel merito, sollevava l’eccezione di intervenuta prescrizione.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla parte attrice. Giova ricordare, infatti, come lo strumento di cui agli artt. 233 c.p.c., 2736 c.c., sia ammissibile solo a fronte di un diritto di cui le parti possano disporre (v. art. 2737 c.c. che richiama l’art. 2731 c.c.) non potendo dunque deferirsi giuramento a fronte di situazioni giuridiche soggettive indisponibili (cfr. ad es., Cass. Civ., sez. I 26 febbraio 1993 n. 2465), nel cui ambito va collocato il rapporto obbligatorio erariale (v. ad es., Cass. Civ., 17 settembre 2008 n. 25653). Il ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità del giuramento, richiama la sentenza Cass. Civ. 15 aprile 2014 n. 8735: questa pronuncia, tuttavia, riguarda il diverso caso di un credito maturato da un Avvocato verso una società e sottoposto a prescrizione presuntiva. Si tratta, quindi, si un diritto di credito disponibile. Ne consegue che, nel caso di specie, avendo il procedimento ad oggetto una obbligazione pubblica erariale, non trova applicazione l’art. 2960 cod. civ.
Sempre in via preliminare, si deve ritenere che il dies a quo per il computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia da individuare nel provvedimento conclusivo del procedimento (nel caso di specie: 28 giugno 2010).
Ai sensi dell’art. 83 d.P.R. 115/2002, infatti, le spettanze del difensore sono liquidate con decreto di pagamento «al termine di ciascuna fase o grado del processo» e il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, solo «se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione».
Pertanto, il credito già al termine del processo ex art. 148 c.c. era esigibile.
Questa interpretazione si concilia, peraltro, con la norma di cui all’art. 2957, comma II, c.c. (dettata in tema di prescrizioni brevi) ove è espressamente previsto che per le competenze dovute agli Avvocati «il termine decorre dalla decisione della lite».
Ne consegue che, correttamente, il giudice estensore del provvedimento impugnato, ha retrodatato il computo del tempo prescrittivo alla data di deposito del provvedimento conclusivo del primo grado del giudizio, non tenendo in considerazione la successiva fase instaurata ex art. 287 c.p.c.
Va precisato, peraltro, che anche la fase in esame era da stimarsi coperta dal beneficio del patrocinio erariale (v. art. 75 comma I d.P.R. 115/2002) e, conseguentemente, per la stessa il difensore poteva invocare una autonoma spettanza, con decorrenza dalla data del provvedimento definitivo (31 maggio 2011). Non può in questa sede, tuttavia, procedersi a giudicare anche questa parte di compenso: il difensore, infatti, ha omesso di allegare l’istanza di liquidazione presentata al giudice, in data 28 febbraio 2014 avendo prodotto, come documenti probatori, solo il decreto impugnato e una decisione della Corte di Cassazione (3647/2008).
Ebbene, dal citato decreto – che costituisce prova privilegiata (atto pubblico) – emerge che l’istanza che fu presentata dall’Avv. OMISSIS (e delibata dal decreto 18 luglio 2014) riguardava «il procedimento ex art. 148 c.c.» e non anche il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. [3].
Nel merito, l’impugnazione è infondata.
Il procedimento conclusivo del processo (invero, nemmeno esso allegato) è del 28 giugno 2010.
L’istanza di liquidazione è del 28 febbraio 2014. Essa istanza, pertanto, è presentata decorsi tre anni e otto mesi dalla conclusione della fase (e dal grado) giurisdizionale di riferimento. Sotto un primo profilo, deve stimarsi correttamente applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956, comma II, c.c. nei rapporti tra Erario e Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In virtù di tale norma, si prescrive in tre anni il diritto dei «professionisti per il compenso dell’opera prestata» e in tale categoria concettuale dottrina e giurisprudenza pacificamente collocano anche il credito dell’Avvocato.
L’istituto è applicabile al caso di specie giacché l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza 27 gennaio 2015 n. 1539).
Sotto un secondo aspetto, deve ritenersi che, nel caso di compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice richiesto della liquidazione possa rilevare d’Ufficio la prescrizione.
Giova premettere che il rapporto obbligatorio che lega Amministrazione erariale e difensore del non abbiente può essere collocato nel genus delle obbligazioni pubbliche (o obbligazioni di diritto pubblico), in particolare nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie dei privati verso lo Stato.
Ne consegue che diversi (e maggiori) sono gli ambiti del giudizio rimessi all’Autorità Giudiziaria chiamata a disporre delle citate obbligazioni, se non altro per la rilevanza che siffatto giudizio assume non solo tra le parti, ma nei confronti della collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato direttamente e indirettamente dai contribuenti.
Nel tessuto normativo di cui al d.P.R. 115/2002 si rintraccia in modo evidente questa specialità di giudizio, soprattutto nel regime giuridico dedicato alla liquidazione. Ad esempio, il giudice titolare del procedimento in cui è speso il beneficio di Stato può sempre e comunque revocare (anche ex tunc) l’ammissione della parte al patrocinio e ciò a prescindere da un sollecito (v. art. 136 d.P.R. 115/2002). In materia di prescrizione, la questione merita una lettura sotto altra visuale: il momento liquidatorio è affidato al magistrato poiché allo stesso il Legislatore demanda di verificare la «sussistenza dei presupposti» per il compenso; uno dei citati presupposti è che il credito sia stato richiesto, diligentemente, senza far decorrere quel lasso di tempo che legittima la presunzione prescrittiva.
Letto in questa ottica, il giudice rigetta la richiesta di compenso se presentata oltre il triennio non solo per la presunzione ex art. 2956 c.c. quanto per il fatto di esser venuti meno i “presupposti” che legittimano il provvedimento di favore.
In ogni caso, è corretto anche prendere atto della speciale conformazione che assume il procedimento liquidatorio: non è predicabile una “eccezione” di prescrizione poiché il Ministero non è parte della procedura di liquidazione e, conseguentemente, non potrebbe sollevare una exceptio.
Trattandosi di obbligazioni pubbliche si giustifica quindi una attività officiosa del giudice che interviene per farsi carico della protezione degli interessi pubblici coinvolti.
Questa lettura non ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità (penale) che si è espressa in senso contrario (Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2009 n. 3647).
Ciò nondimeno, si stima preferibile l’orientamento qui espresso se non altro per coerenza con la disciplina prevista, in altre sedi, in materia di obbligazioni pubbliche.
Ad esempio, la decadenza dal diritto al rimborso è giudicata rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado (Cass. Civ., 17 settembre 2008 n. 25653) investendo diritti indisponibili dell’Erario. Sempre nel merito, comunque, deve rilevarsi come, con la sua costituzione, la parte resistente, da un lato non ha ammesso l’estinzione dell’obbligazione (in linea con l’intenzione di beneficiare del regime di prescrizione presuntiva secondo il regime ordinario), dall’altro ha esplicitamente fatto propria l’eccezione: ne consegue, dunque, che comunque la fattispecie estintiva si è verificata per la sopravvenuta eccezione della parta. La sussistenza di un contrasto di giurisprudenza in merito alla res litigiosa qui esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
L’art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità) ha introdotto, all’interno dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. L’articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche allo strumento impugnatorio ex art. 170 d.P.R. 115/2002.
Ne consegue che nell’odierno giudizio deve darsi atto dei presupposti per il recupero del doppio contributo unificato (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 febbraio 2014 n. 3774, Pres. Rovelli, rel. Virgilio) trattandosi di “atto dovuto” (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 15 aprile 2014 n. 12936, Pres. Finocchiaro, rel. Ambrosio). Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 novembre 2014 (Pres., est. E. Manfredini)
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