Va esclusa la ricorrenza della scriminante del libero esercizio del diritto di critica nei confronti del magistrato requirente che, in occasione della lettura del dispositivo della sentenza che aveva condannato l’imputato, venga da questi applaudito sarcasticamente accompagnando il gesto con la frase “adesso è contento PM?”, ciò in quanto il dissenso deve ritenersi espresso con modalità offensive e non invece realizzando un “mero sfogo difensivo” rivolto a disapprovare l’attività del Pubblico Ministero.
(Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 14 marzo – 28 novembre 2019, n. 48555)

Nel caso di specie, l’espressione indirizzata al P.M. ha assunto una evidente e obbiettiva natura oltraggiosa per le modalità irriguardose e perentorie con cui è stata proferita, proprio alla stregua del contegno irrispettoso dell’imputato, accompagnato da eloquente gestualità dell’ironico applauso.
Esula dai limiti del legittimo diritto di critica, come sopra delineata, la condotta posta in essere dal [OMISSIS] che si è estrinsecata in un insulto secco, proferito fuori da atti procedurali di pertinenza dell’imputato e senza collegamenti a specifiche e concrete argomentazioni difensive.

Testo integrale sentenza

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