L’art. 341 bis c.p. è una fattispecie di reato a contenuto plurimo alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone. La prova della presenza di più persone è condizione sufficiente a ritenere configurato il reato potendo desumersi presuntivamente il diverso dato della “percezione” dell’offesa.
(Cass. Sezione VI Penale, 6 – 27 giugno 2018, n. 29406)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente –
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere –
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza del 24/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità.
1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2017, su impugnativa del procuratore generale ed in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 9 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva ritenuto non provato l’estremo della presenza di più persone, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 341 bis c.p., per avere egli offeso, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, l’onore ed il decoro di agenti di p.g. di Torre del Greco, pronunciando al loro indirizzo frasi offensive.
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre in cassazione per l’annullamento dell’indicata sentenza con unico articolato motivo.
La Corte di appello, incorrendo in motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe ritenuto integrata la fattispecie criminosa contestata sull’assunto che essendo l’episodio avvenuto sulla pubblica via, presso il comando degli agenti oltraggiati, lo stesso non avrebbe potuto che svolgersi alla presenza di più persone là dove, all’esito del dibattimento di primo grado, avrebbero deposto in senso contrario le dichiarazioni rese dagli agenti escussi e la circostanza che primo teatro della condotta sarebbe stata l’isola ecologica comunale posta all’interno di un parcheggio comunale ove era da escludersi un intenso traffico pedonale e veicolare e che la successiva condotta, posta in essere all’interno del comando dei carabinieri, doveva ritenersi avvenuta alla presenza dei soli agenti destinatari della frase pronunciata.
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.
2. La Corte di appello di Napoli nel ribaltare l’esito assolutorio di primo grado ha osservato un fallace ragionamento invocando a sostegno dell’assunta decisione una errata lettura di principio affermato da questa Corte in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 bis c.p..
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341 bis c.p., richiede per la sua integrazione che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest’ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive.
L’art. 341 bis c.p., ha inteso invero disegnare una fattispecie di reato a contenuto plurimo alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone.
Il principio affermato da questa Corte, ed utilizzato nell’impugnata sentenza al fine di accogliere l’appello del PM e riformare in peius la decisione assolutoria di primo grado, per il quale si è ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera potenziale percezione, da parte delle persone presenti, dell’espressione oltraggiosa è destinato ad operare là dove la presenza di più persone risulti comunque provata.
La regola presuntiva non vale pertanto a sostituirsi alla prova dell’elemento di struttura del reato costituito dalla presenza di più persone, ma, solo ove risulti accertata quest’ultima, vale a consentire che non debba provarsi il diverso dato della “percezione” dell’offesa, estremo che avanza, sostenuto da regola di esperienza, sino alla “mera percepibilità” (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546; Sez. 6, n. 190:10 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).
3. Gli opposti epiloghi decisori e la divisata regola interpretativa impongono l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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