Avvocato condannato con doppia conforme per il reato di diffamazione per avere offeso la reputazione del destinatario mediante una missiva inviata nella veste di difensore, nella quale descriveva il soggetto come “pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato”.

La Suprema Corte annulla senza rinvio e segna gli arresti in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità Giudiziarie, precisando che l’assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento non compete al Giudice penale che eventualmente prosciolga l’imputato in applicazione dell’art. 598 c.p., ma al Giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive.

(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 07.02.2023, n. 29322)

In tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l’antigiuridicità del fatto ma solo l’applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all’esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità.

Nel caso di specie, in effetti, anche nel contesto conflittuale indicato dal ricorrente, il requisito della necessarietà, ma soprattutto il rispetto del limite di strumentalità, non appaiono sussistere. E tuttavia, non residuano margini di dubbio sull’inserimento delle frasi nel contesto difensivo scaturito dalle controversie in corso tra il cliente dell’odierno imputato e il suo datore di lavoro, ossia la persona offesa.

TESTO INTEGRALE SENTENZA


 

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