La procedura di notificazione nei confronti dell’imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell’atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l’imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha definito abnorme la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, fondato dal Tribunale sulla omessa notifca decreto di irreperibilità anche all’imputato oltre che al difensore).
(Cass. Pen. Sez. III, 18 gennaio – 19 febbraio 2008, n. 7474)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.