La Prima sezione penale ha affermato che l’art. 135 del cod. pen. mil. di pace punisce il militare che imbarchi arbitrariamente mezzi o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari e non richiede che la condotta sia finalizzata a profitto per sè o per altri, atteso che l’avverbio “arbitrariamente” si limita a definire la contrarietà ad ogni norma che regoli la gestione delle navi e degli aeromobili militari, non qualificando di intenti di profitto personale i comportamenti puniti.

(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 20 dicembre 2012 – 25 febbraio 2013, n. 8993)