Ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l’agente si avvale di una sua particolare abilità (v. in questo senso Cass., sez. V, 23 marzo 2005 n. 15262, Gabriele, rv. 232140; sez. IV, 10 dicembre 2004 n. 10184, Illoni, rv. 230991) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose.
Questa interpretazione è accolta dalla giurisprudenza che ha più volte sottolineato come per ravvisare l’aggravante sia necessario comunque l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso (v. Cass., sez. IV, 10 maggio 2007 n. 42672, Aspa, rv. 238296; sez. V, 10 ottobre 2005 n. 44018, rv. 232811; sez. V, 17 febbraio 2005 n. 12974, Russo, rv. 231123).
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 14 febbraio – 7 aprile 2009, n. 14492)