La sentenza di condanna deve essere immediatamente posta in esecuzione quando sia irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già l’indicazione della pena da applicare per le stesse, anche se la Corte di cassazione abbia disposto l’annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 21 febbraio – 8 aprile 2013, n. 15949)

Testo integrale sentenza

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