Non rientra nel novero degli atti irrepetibili l’attività di estrazione di copia di “file” da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da arrecare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale.
(Cass. 1^ Sez. Pen. – 05/03-02/04/2009, n. 14511)

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