Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna emessa per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice può disporre, eventualmente anche d’ufficio, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta in primo grado con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 c.s., comma 9 bis, purché la sostituzione sia stata fatto oggetto di apposito motivo di impugnazione ovvero sia stato sottoposto al giudice il punto del trattamento sanzionatorio.
(Cass. Penale Sez. IV, Sentenza 10 maggio – 7 giugno 2012, n. 22048)

Nota a sentenza dell’avv. Daniele Pomata

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