Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all’agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all’interno del procedimento, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l’apparente acquirente.

Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p., poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte.
Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell’art. 63 c.p.p. poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzando con esse la stessa condotta materiale del reato.
(Cass. penale, sez. IV, sentenza 11 giugno – 30 ottobre 2009, n. 41799)

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