Fino al 31 gennaio 2021 il deposito di tutti gli atti giudiziari, al di fuori di quelli relativi alla chiusura delle indagini preliminari, è consentito mediante indirizzo Pec inserito nel registro generale degli indirizzi PEC.

L’atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare deve rispettare i seguenti requisiti: formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.
Non è ammessa la scansione di immagini.
Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti: formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES.
Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella PEC assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

ELENCO CASELLE PEC (fonte: cnf)

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