In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell’art. 195, comma 7, c.p.p., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame, deve essere interpretata nel senso che l’inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verfica di quella secondaria.
Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest’ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo.
(Cass. Penale Sez. VI, 15 ottobre 2008 – 13 gennaio 2009, n. 1085)

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