La formulazione legislativa vigente consente di inquadrare nell’area della rilevanza meramente amministrativa ogni condotta di manipolazione della sostanza stupefacente finalizzata all’uso esclusivamente personale, sia che tale condotta si esaurisca nell’ambito dell’azione del singolo consumatore, sia che la stessa si coordini, in assoluta parità di posizioni, con quella di uno o più ulteriori assuntori.
(Tribunale di Milano, Sez. G.I.P. Dott.ssa Di Censo, sentenza 29 aprile 2010, n. 48229)

 
Tribunale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari -Dott.ssa Di Censo
Sentenza 29 aprile 2010 n. 48229
 
[OMISSIS]
Gli odierni imputati (A), (B), (C) e (D) – per la quale si è proceduto separatamente – furono tratti in arresto il 21/11/09 dai CC della Stazione di [OMISSIS] all’esito di un controllo effettuato sulla vettura occupata dai quattro, intercettata in uscita da una zona boschiva del comune di [OMISSIS], luogo di spaccio di stupefacenti noto alle forze dell’ordine. L’auto era bloccata all’esito di un breve inseguimento durante il quale i Carabinieri notavano il lancio di in involucro dal finestrino lato passeggero. Recuperata la confezione, dagli stessi arrestati gli operanti apprendevano trattarsi di 11 grammi di eroina e di 1 grammo di cocaina subito prima acquistati da un marocchino all’interno del bosco.
Nell’udienza di convalida dell’arresto tutti gli indagati deducevano la propria condizione di tossicodipendenza e rendevano la stessa versione del fatto: servendosi della vettura di (B), si erano recati nel bosco per effettuare un acquisto congiunto di sostanza stupefacente.
Difatti ciascuno dei presenti aveva versato 40 euro e con la somma così raccolta avevano acquistato l’eroina sequestrata, onde dividerla in parti uguali e consumarla pro quota.
La cocaina, invece, era stata un regalo dello spacciatore.
Il Gip, ritenuta credibile la versione concordemente resa dagli arrestati, valutava la ricorrenza di una fattispecie di detenzione di eroina e cocaina finalizzata al consumo di gruppo ma, giudicate insussistenti le esigenze cautelari indicate dal PM, e pur convalidando l’arresto, non emetteva misura cautelare alcuna.
Gli accertamenti chimici sui reperti in sequestro appuravano trattarsi, rispettivamente, di gr. netti 9.022 di eroina e di grammi netti 0.451 di cocaina. Lo stupefacente del tipo eroina, il quantitativo superiore, si rivelava di scarsa qualità, con titolo medio del 6.60% e contenuto netto pari a gr. 0.530 mentre la cocaina presentava titolo medio dell’81.81% e contenuto netto di gr. 0.328.
Emesso il decreto di giudizio immediato in data 18/12/09, gli odierni imputati (A), (B) e (C), avanzavano tempestiva e rituale istanza di giudizio abbreviato.
Ammesso il rito richiesto, la relativa udienza si celebrava in data 29/04/10 e all’esito il giudice, sulle conformi conclusioni delle parti, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo trascritto in calce ai presenti motivi.
In ordine alla ricostruzione del fatto storico non ricorrono soverchi dubbi: è evidente che la sera 21/11/09 quattro giovani tossicodipendenti, volendo acquistare la dose loro necessaria da spacciatori nascosti in una zona appartata e boschiva, unirono le rispettive forze (autovettura di (B) e danaro di ciascuno), per conseguire l’obiettivo all’unisono e in una sola volta.
Quanto agli odierni imputati lo stato di tossicodipendenza non è soltanto allegato dagli interessati ma documentato dalle produzioni compiute dalle difese, che attestano, per (A) e (B), la presa in carico da parte del Sert ovvero il coinvolgimento di (C) in fatti analoghi a quello per cui si procede.
Dunque tutti i prevenuti, alla data del commesso reato, agirono sospinti dalla necessità – creata dalla rispettiva dipendenza – di acquistare eroina in vista del consumo.
Nello stesso senso depongono le circostanze della accertata condotta (accesso al bosco in orario serale ed in assenza di luce naturale), indicative della ricerca dello spacciatore infrattato, le modalità di confezionamento della sostanza, non suddivisa in dosi, la pessima qualità di questa, evidentemente tagliata e predisposta per il consumo su piazza.
È evidente nella specie che al momento dell’approvvigionamento ciascun tossicodipendente, lungi dal rappresentarsi l’acquisto e la detenzione della sostanza nella logica di una cessione reciproca da compiersi all’atto della spartizione, intese – con il consenso degli altri – acquisire la propria quota ideale di eroina per uso personale, in vista del conseguimento della definitiva disponibilità della droga di pertinenza.
Si trattò, senza alcun dubbio, di un acquisto di gruppo, finalizzato all’uso di gruppo.
L’art. 73 co. 1-bis DPR n. 309/90, come inserito dal DL n. 272/05, convertito nella L. n. 49/06, punisce, fra le altre, la condotta di chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità – in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia (…) – ovvero per le modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale emerso a seguito delle modifiche apportate dal legislatore del 2006 alla disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, anche l’acquisto/uso di gruppo sarebbe oggi penalmente rilevante ai sensi del novellato art. 73 co. 1-bis lett. a) DPR n. 309/90, posto che in detti casi – tanto nell’ipotesi del mandato d’acquisto che in quella dell’acquisto in comune – la condivisione della sostanza, antecedente alla spartizione, necessariamente, dimostrerebbe un acquisto ed una co-detenzione finalizzati all’uso non esclusivamente personale. (cfr., in termini, Cass. sez. II, 6/05/09 n. 23574, CED 244859).
Pare al giudicante che la novella legislativa, pur mossa dall’evidente ratio di non lasciare impunita alcuna condotta di manipolazione di stupefacente estranea all’utilizzo personale da parte del detentore, non possa essere forzata al punto di attrarre nel suo alveo anche l’acquisto di gruppo, inteso quale approvvigionamento concorsuale da parte di più consumatori che, pagando ciascuno la propria parte, abbiano come unico scopo quello di accedere alla quota di rispettiva spettanza a fini di utilizzo personale.
Non è dato intravedere, sotto il profilo del disvalore e del senso dell’incriminazione, quale differenza corra fra la situazione sostanziale uniformemente rappresentata da tutti gli indagati – creazione di un fondo comune in danaro, formato da 4 parti identiche, ed acquisto congiunto di un quantitativo di eroina da suddividere in quattro parti parimenti identiche – e quella tipicamente scriminata, e rilevante solo in via amministrativa, del tossicodipendente che paga la propria dose e poi la consuma.
Se il primo dei due casi si ritenesse differenziato ontologicamente dal secondo e meritevole di sanzione penale, si giungerebbe al paradosso interpretativo che mentre 4 acquisti operati individualmente ma consecutivamente, l’uno in fila all’altro, se sorretti dal fine di consumo personale, non potrebbero assurgere in alcun caso al rango di illecito penale, invece un solo acquisto, cumulativo e contestuale, motivato da identica finalità, per il solo fatto della compresenza e della condivisione dell’approvvigionamento da parte di tutti gli acquirenti consumatori – in una parola, soltanto a causa della partecipazione di ciascuno al comune progetto – sarebbe passibile di sanzione compresa fra anni 6 ed anni 20 di reclusione e fra 26.000,00 e 260.000,00 euro di multa.
In realtà non si ravvisano nella novella legislativa elementi impositivi di una lettura della norma incriminatrice, combinata con l’art. 75 stesso DPR, contrastanti con l’arresto giurisprudenziale espresso fino da Cass. Sez. Un. 28/05/1997. La pronuncia riteneva indistinguibile l’ipotesi del mandato all’acquisto da quella dell’acquisto di gruppo in senso stretto, trattandosi di condotte strumentali all’assunzione da parte dei compartecipi, perciò da ricondursi entrambe nella nozione di «consumo personale» sanzionato esclusivamente in via amministrativa.
In particolare l’esegesi corretta dell’espressione «acquisto/ricezione/detenzione destinata ad uso non esclusivamente personale» non pare potersi fondare sulla ritenuta equivalenza fra i termini personale e individuale, dovendosi ritenere, invece, tale espressione diretta a designare l’utilizzo in funzione esclusiva del consumo (individuale o collettivo che sia), piuttosto che l’uso individuale, inteso come solitario.
Conferma, sia pure indiretta, della correttezza di tale valutazione viene dall’esame dei lavori parlamentari, dalla cui lettura si apprende che, mentre l’originario disegno di legge governativo di riforma della materia impiegava l’espressione «uso esclusivamente (non) individuale», il testo è stato poi modificato con il ricorso all’aggettivo personale (cfr. atti Senato, XIV Legislatura n. 2953).
Dunque, a parere del giudicante, la formulazione legislativa vigente consente di inquadrare nell’area della rilevanza meramente amministrativa ogni condotta di manipolazione della sostanza stupefacente finalizzata all’uso esclusivamente personale, sia che tale condotta si esaurisca nell’ambito dell’azione del singolo consumatore, sia che la stessa si coordini, in assoluta parità di posizioni, con quella di uno o più ulteriori assuntori.
Ne consegue che gli odierni imputati vanno prosciolti dalla contestazione loro ascritta perché il fatto non sussiste.
È comunque obbligatoria la misura della confisca, con successiva distruzione, dello stupefacente in sequestro mentre va disposta la restituzione agli imputati (A) e (B) dello somma di danaro rispettivamente loro sequestrata.
È d’obbligo infine la segnalazione al Prefetto della condizione di tossicodipendenza di (A), (B), (C) per l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative dettate dall’art. 75 DPR n. 309/90.
P.Q.M.
Letti gli artt.. 438 e ss., 530 c.p.p.,
ASSOLVE
(A), (B) e (C) dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la restituzione a (A) e (B) delle somme loro rispettivamente sequestrate.
ORDINA
che copia della segnalazione di polizia giudiziaria e della presente sentenza sia trasmessa alla Prefettura di Milano per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative di cui all’art. 75 DPR n. 309/90;
Letto l’art. 544 c.p.p., indica in gg. 30 il maggior termine di deposito dei motivi.

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