Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’effige di una persona del tutto inconsapevole, al fine di comunicare con altri iscritti e di condividere materiale in rete.
Il dolo specifico del delitto di cui all’art. 494 cod. pen. consiste nel fine di procurare a se o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, o nel recare ad altri un danno e sul punto le decisioni di merito danno conto della sussistenza di entrambi i profili: dei vantaggi ritraibili dall’attribuzione di una diversa identità, che il ricorrente utilizzava per poter intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente ragazze) o per il soddisfacimento di una propria vanità (vantaggio non patrimoniale); della idoneità della condotta a ledere l’immagine e la dignità della persona offesa (come dimostrato dall’aggressione verbale dello sconosciuto, che lo accusò di avere insultato la propria fidanzata, minacciando di denunciarlo nonché dalle rimostranze della conoscente, che lo aveva accusato di non essere una persona seria).
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 23 aprile – 16 giugno 2014, n. 25774)

Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)

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