L’attività di PG necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. tutte le volte in cui il decreto del PM non indichi l’oggetto specifico nella misura cautelare reale, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto.

(Tribunale per il Riesame di Roma, ordinanza 10-11/02/2020, in proc. 969/19 RG Seq.)
Ne consegue che qualora il PM, delegando la PG, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest’ultimo decreto non è esperibile la procedura di riesame, che l’ordinamento riserva al decreto motivato con indicazione precisa delle cose sequestrate emesso dal PM ex art. 253 c.p.p.
Ciò poiché siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità dei verbalizzanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come res delicti (o pertinenza del reato) per la quale attività non definitiva è richiesto un controllo dell’Autorità Giudiziaria.
TESTO INTEGRALE ORDINANZA

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