In tema di seuqestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato dell’esecuzione del sequestro, né sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p, che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo.
(Nella specie, trattavasi di sequestro preventivo di un veicolo condotto da persona risultata in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cocaina, chiamata quindi a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 187 del codice della strada, adottato dal GIP su richiesta del PM; la Corte, trattandosi di atto adottato dal GIP, ha escluso che, in sede di esecuzione, dovesse essere chiesto all’interessato se intendesse farsi assistere da un difensore).
(Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 16 luglio – 5 novembre 2009, n. 42512 – ric. Olivieri)

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