La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 30 aprile – 25 maggio 2010, n. 19646)

 

 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quarta Penale
Sentenza 30 aprile – 25 maggio 2010, n. 19646
 
[OMISSIS]
Il Tribunale di Trento – Giudice monocratico – con sentenza in data 13.7.2009, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato [OMISSIS] la pena di mesi tre di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Disponeva la sospensione della patente guida per anni uno. In particolare, risultava che l’imputato al momento del fatto stava conducendo il ciclomotore Piaggio Ape 50 cc. 2.
[OMISSIS] presentava ricorso per Cassazione.
Si doleva perchè era stata disposta la sospensione della patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da esso istante, non richiedesse tale titolo abilitativo. Aggiungeva che erroneamente non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur nella sussistenza dei requisiti, avendo egli riportato due condanne alla pena dell’ammenda ed altra volta era stato condannato per il reato ex art. 80, comma 5, D.P.R. 15 giugno 1959 art. 14 ora depenalizzato.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che il ciclomotore condotto dall’imputato – Piaggio Ape 50 cc- non richiede, ai sensi degli artt. 50 e 116 C.d.S., il conseguimento, per la guida, di patente. D’altro canto, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. 30-1-2002 n 12.316; Cass. 21-9-2005 n. 45.669; Cass. 18-9-2006 n36.580) che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.
Invece, il motivo riguardante la sospensione condizionale della pena si palesa infondato, atteso che non risulta affatto che il prevenuto, sia pure al di fuori delle intese concernenti l’accordo intercorso ex art. 444 c.p.p., abbia fatto istanza di applicazione di detto beneficio.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione da eliminarsi; il ricorso nel resto deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione – Sezione Quarta Penale – annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di sospensione della patente di guida, sospensione che elimina; rigetta il ricorso nel resto.
[OMISSIS]

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