Il consulente tecnico può affiancare la parte che assiste non solo ai fini delle attività peritali, ma per qualsiasi altra attività processuale o procedurale cui la parte che l’ha nominato ha diritto di presenziare (quindi, come nella specie, all’esame dei minori offesi dal reato di violenza sessuale).
La Corte ha ritenuto che tale erronea determinazione (non fare partecipare il proprio consulente alle attività difensive) non integrasse una nullità assoluta e insanabile, la quale si sarebe verificata solo nell’eventualità che l’accusato fosse risultato del tutto privo di un difensore; si trattava, invece, di una nullità assoluta di ordine generale a regime intermedio, dalla quale era derivata solo una attenuazione del diritto di difesa, con la conseguenza, in termini di deducibilità, che tale nullità doveva essere eccepita immediatamente, dopo l’erroneo diniego da parte del giudice.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 9 giugno – 16 settembre 2009, n. 35702)

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