In tema di riabilitazione l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l’adempimento, in quanto l’attivarsi del reo al fine della eliminazione delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha  valore dimostrativo di emenda del condannato e pertanto, il giudice, nel rigettare l’istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l’insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili e non siano irreperibili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente.

(Cass. Pen. Sez. 1, 10 dicembre – 31 maggio 2013, n. 49718)

Testo integrale sentenza

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