L’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che la pubblicazione delle sentenze penali di condanna debba avvenire, oltreché sui giornali, sul sito internet del Ministero della Giustizia, per una durata non superiore a 30 giorni.
L’art. 2, commi 216–218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è nuovamente intervenuto sulla disciplina della pubblicazione delle sentenze penali di condanna.
Il comma 216 ha modificato l’art. 36 del codice penale, prevedendo che, per le sentenze diverse da quelle di condanna all’ergastolo, la pubblicazione nei giornali è sempre fatta mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia.
I commi 217 e 218 hanno adeguato le normative della legge 633/1941 e del dlgs. 231/2001 alla nuova formulazione dell’articolo 36 del codice penale.

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