La consulenza tecnica d’ufficio, disposta in un procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale come prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Tale consulenza, infatti, secondo la normativa processualcivilistica dell’istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo la sola finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acqusizione, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell’art. 238, comma 2, c.p.p., che limita la possibilità di acquisizione dei verbali di prove assunte in un giudizio civile all’ipotesi in cui tale procedimento sia stato definito con sentenza passata in giudicato, giacché trattasi di disciplina che si riferisce solo ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile, mentre occorre fare applicazione delle regole poste per l’assunzione della prova documentale, dovendo tale consulenza essere considerata quale documento per essere stata formata fuori dal procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose.
(Cass. sez. VI penale, sentenza 11 novembre – 6 dicembre 2010, n. 43207)

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