In caso di richiesta di patteggiamento, al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall’imputato con le forme previste per la procura speciale dall’articolo 446, comma 3, c.p.p..
Ssicché, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex articolo 102 c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento o a modificare quella originariamente presentata dal difensore nominato procuratore speciale.
(Cass. penale Sez. IV, sentenza 17 giugno – 9 settembre 2011, n. 33451)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.