Il principio dispositivo governa la disciplina dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.
(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 23/06/2020, n. 1938)
In caso di patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d’ufficio.