Il giudice che condanna l’imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, deve disporre che il pagamento avvenga in favore dello Stato e, contestualmente, procedere alla liquidazione in favore del difensore di parte civile.

La somma che l’imputato (non ammesso al patrocinio a spese pubbliche) deve rifondere in favore dello Stato, deve coincidere con quella liquidata al difensore di parte civile secondo i parametri di cui all’art.  82, comma primo, D.p.r. 115/2002.
(Cass. Penale Sez. Sesta, sentenza 8 novembre – 14 dicembre 2011, n. 46537)
 

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