Transito nelle corsie “telepass” senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzo delle corsie di uscita anziché di quelle di entrata: la condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo) dell’imputato integra il delitto di truffa – come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado – tutte le volte in cui l’inganno abbia comportato l’elusione, da parte sua, del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell’esercente.
(Cass. Penale Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 666)

 
 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione seconda Penale
Sentenza 11 gennaio 2010, n. 666

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [OMISSIS] è stato dichiarato colpevole del delitto di truffa in danno dell’esercente un’autostrada, nella quale transitava in più occasioni, eludendo, con accorgimenti diversi, il pagamento del pedaggio.
2. Con il ricorso denuncia:
– violazione degli artt. 640, c.p., e 530, c.p.p., nonché vizio della motivazione. Osserva il ricorrente che il comportamento ascrittogli – transito nelle corsie “telepass” senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzo delle corsie di uscita anziché di quelle di entrata – sia privo di significatività giuridica e non possa costituire il sintomo di una consapevole condotta raggirante; rileva in proposito come i transiti così effettuati non abbiano tratto in inganno alcuno, avendo i casellanti segnalato all’amministrazione l’abusivo ingresso ed essendo stato questo registrato dal sistema di sorveglianza, sicché l’espediente è risultato inidoneo alla produzione del profitto, non avendo mai la società Autostrade Meridionali perduto il diritto ad ottenere il pagamento del pedaggio; deduce, altresì, che il fatto dovrebbe integrare al più l’illecito amministrativo di cui all’art. 176, C.d.S.
3. Le doglianze sono manifestamente infondate.
Osserva la Corte che la condotta palesemente decettiva (sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo) dell’imputato abbia integrato il delitto di truffa – come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado – tutte le volte in cui l’inganno abbia comportato l’elusione, da parte sua, del pagamento dovuto, elusione nella quale si è, di volta in volta, concretato il danno dell’esercente.
Né vale argomentare che gli artifici siano stati individuati dal sistema di controllo o che l’imputato sia comunque tenuto al risarcimento o alle restituzioni, non avendo l’ente raggirato perso il diritto all’adempimento dell’obbligazione nascente dalla fruizione del servizio reso, trattandosi di elementi del tutto estranei (il primo peraltro meramente eventuale) al perfezionamento del delitto, consumatosi con il conseguimento, da parte dell’agente, dell’ingiusto profitto consistente nell’elusione, al momento dell’uscita, dell’obbligo di pagamento assunto con l’ingresso in autostrada, ed il corrispondente danno del gestore (atto di disposizione patrimoniale di tipo omissivo).
4. Manifestamente infondato, altresì, è il richiamo alla disposizione del codice della strada (art. 176), contemplante un illecito amministrativo che la norma pone in espresso rapporto di sussidiarietà con la violazione penale (Sez. Un. 09.07.1997, Gueli, rv 208219).
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
cichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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