A norma dell’art. 156 del c.p.p., la notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l’ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto (nella specie, era stata dedotta la nullità della notifica del decreto di citazione perché risultata vana la notifica presso il domicilio eletto per intervenuto sfratto, in assenza delle ricerche anche presso gli istituti di pena, il decreto era stato notificato presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., mentre l’imputato si trovava ristretto per altra causa e impossibilitato a ricevere notizie del procedimento; la Corte ha annullato la sentenza, ritenendo che erroneamente il giudice aveva dichiarato la contumacia, senza accertare che l’assenza dipendeva dallo stato detentivo).
(Cass. Pen. Sez. II, sentenza 8 luglio – 8 ottobre 2009, n. 39039)

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