Non sono ricorribili “per saltum” dinnanzi alla Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti al tribunale di sorveglianza, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità sociale, ai fine dell’applicazione di misure di sicurezza.
(Cass. Pen. Sez. I, 21 gennaio – 11 febbraio 2009, n. 5985)