Oggetto della tutela giuridica apprestata dalla norma penale (art. 388 c.p.) in esame non è il mancato rispetto del provvedimento giudiziale in sé, bensì l’elusione della sua esecuzione; termine che evoca una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, in quanto, in caso contrario, il legislatore avrebbe definito la condotta delittuosa in termini di inosservanza, come nell’art. 389 c.p., che sanziona la “inosservanza di pene accessorie”, nell’art. 509 c.p., che sanzione la “inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti dei provvedimenti dell’autorità”.

(Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso che la condotta di mera inottemperanza possa integrare il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; e ciò in quanto l’interesse tutelato dalla disposizione in esame non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione).
(Cass. Penale  Sez. VI, sentenza 15 gennaio – 17 febbraio 2009, n. 6863)
 

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