Quando l’esame richiesto dall’imputato sia stato ammesso, la parte ha l’onere di manifestare la persistenza del suo interesse alla effettiva assunzione dello stesso, opponendosi se del caso alla chiusura del dibattimento, e ciò a pena di implicita rinuncia dell’incombente, considerato che la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce nessuna nullità del procedimento, laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, né opposizione delle altre parti processuali.
Del resto, proprio con riguardo alla mancata assunzione dell’esame richiesto dall’imputato, nessuna violazione del diritto di difesa, idonea a determinare nullità, si verrebbe a realizzare in quanto l’imputato stesso può chiedere in ogni tempo di rendere dichiarazioni.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 11 dicembre – 13 gennaio 2010, n. 1081)

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