Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la recidiva che può determinare un aumento di pena superiore a un terzo è circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, è soggetta, nel caso di concorso con altre circostanze dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento.

La circostanza più grave si individua in quella con la previsione di pena più alta nel massimo edittale e, se la concorrente ha però una pena più elevata nel minimo edittale, la pena in concreto irrogata non può essere inferiore a quest’ultima previsione edittale. Hanno poi precisato che alla stessa regola soggiace la recidiva c.d. obbligatoria, di cui all’art. 99 comma 5 c.p., applicabile nei confronti del soggetto già recidivo per un qualunque reato che commetta un delitto ricompreso nel catalogo di cui all’art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p..

(Cass. Sezioni Unite penali, Sentenza 24 febbraio – 24 maggio 2011, n. 20798)
 
Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)

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