Esclusa la sussistenza del reato di minacce, quando la minaccia è formulata con frase formulata “condizionatamente”.

“La minaccia condizionata – se vieni alla mia falegnameria… ecc. – non integra la fattispecie di cui all’art. 612 c.p., essendo la sua efficacia intimidatoria subordinata ad un comportamento della presunta parte lesa, che la stessa può facilmente evitare”.
Questa la motivazione con la quale la 3^ Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 2397/09 del 27 marzo 2009, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Viterbo, ha mandato assolto l’imputato dal reato in contestazione, con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

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